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Sez. 1, Sentenza n. 557 del 20/03/1962 (Rv. 250873 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - PROVE NUOVE IN APPELLO - CONDANNA DELL'ISTANTE ALLE SPESE - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1962-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250873-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - PROVE NUOVE IN APPELLO - CONDANNA DELL'ISTANTE ALLE SPESE - ACCERTAMENTO INCENSURABILE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La disposizione dell'art 345, comma secondo, cod proc civ, non deve essere intesa nel senso che, in caso di nuove deduzioni in appello, il giudice debba obbligatoriamente derogare al principio generale secondo cui le spese del giudizio devono essere poste a carico del soccombente, ma lascia al giudice, anche nel caso di deduzione in appello di nuovi mezzi di prova o di produzione, in tale fase di nuovi documenti (deduzione e produzione che si sarebbero potute fare in primo grado), di avvalersi o meno del potere discrezionale di cui all'art 92, cod proc civ. pertanto(non e sindacabile in Cassazione la decisione del giudice di secondo grado che non abbia ritenuto di avvalersi di tale potere. (Conf 2354/61, 2201/61, 1643/61, 2970/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)