Sez. 2, Sentenza n. 3432 del 20/10/1975 (Rv. 377595 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI IN SECONDO GRADO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI IN SECONDO GRADO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La produzione in appello di nuovi documenti, la cui valutazione abbia comportato la riforma della sentenza impugnata, autorizza il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese giudiziarie, ma l'Esercizio di tale facolta e rimesso al suo prudente apprezzamento e non e, pertanto, censurabile in Sede di legittimita. (Conf 840/74, mass n 368731; 2348/73, mass n 365687; (Conf 557/62, mass n 250873).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)