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Sez. L, Sentenza n. 1796 del 15/03/1986 (Rv. 445113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - PERDITA DELLA CAPACITÀ DEL LAVORATORE A SVOLGERE LE MANSIONI AFFIDATEGLI PRODOTTA DALLA MALATTIA - CONDIZIONE PERMANENTE O DI DURATA IMPREVEDIBILE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI IN TEMA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - PERDITA DELLA CAPACITÀ DEL LAVORATORE A SVOLGERE LE MANSIONI AFFIDATEGLI PRODOTTA DALLA MALATTIA - CONDIZIONE PERMANENTE O DI DURATA IMPREVEDIBILE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DELLE NORME GENERALI IN TEMA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE.*

L'art. 2110 cod. civ. prevedendo, nei limiti del cosiddetto periodo di comporto, il diritto del lavoratore assente per malattia alla conservazione del posto, si riferisce al mero fatto della Mancanza di prestazione lavorativa dovuta a tale causa, ma non riguarda la totale o parziale perdita della capacità del lavoratore a svolgere le mansioni affidategli, anch'essa prodotta dalla malattia, ma costituente una condizione permanente o di durata imprevedibile, in presenza della quale trovano applicazione le norme generali in tema d'impossibilità sopravvenuta della prestazione implicante la risoluzione del contratto. (V 140/83, mass n 424946).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)