Sez. L, Sentenza n. 140 del 08/01/1983 (Rv. 424946 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - TOTALE O PARZIALE PERDITA DELLA CAPACITÀ DEL LAVORATORE DI SVOLGERE LE MANSIONI AFFIDATEGLI, COSTITUENTE UNA CONDIZIONE PERMANENTE O DI DURATA IMPREVEDIBILE - NORME GENERALI IN TEMA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - APPLICABILITÀ - LIMITI - DIRITTO DEL LAVORATORE DI OTTENERE L'ASSEGNAZIONE A DIVERSE MANSIONI, COMPATIBILI CON LA SUA CONDIZIONE DI MINORATA CAPACITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - TOTALE O PARZIALE PERDITA DELLA CAPACITÀ DEL LAVORATORE DI SVOLGERE LE MANSIONI AFFIDATEGLI, COSTITUENTE UNA CONDIZIONE PERMANENTE O DI DURATA IMPREVEDIBILE - NORME GENERALI IN TEMA DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - APPLICABILITÀ - LIMITI - DIRITTO DEL LAVORATORE DI OTTENERE L'ASSEGNAZIONE A DIVERSE MANSIONI, COMPATIBILI CON LA SUA CONDIZIONE DI MINORATA CAPACITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 2110 cod. civ. prevedendo - nei limiti del così detto periodo di comporto - il diritto del lavoratore assente per malattia alla conservazione del posto, si riferisce al mero fatto della carenza di prestazione lavorativa dovuta a tale causa, ma non riguarda la totale o parziale perdita della capacità del lavoratore di svolgere le mansioni affidategli, anch'essa prodotta dalla malattia, ma costituente una condizione permanente o di durata imprevedibile, in presenza della quale, facendo difetto Disposizioni specifiche per il rapporto di lavoro, trovano applicazione le norme generali in tema di impossibilità sopravvenuta nei contratti con prestazioni corrispettive, alla cui stregua, pertanto, anche la impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del lavoratore, che non sia riconducibile ai casi di sospensione legale del rapporto contemplati dalla norma suddetta e si profili di durata indeterminata o indeterminabile, importa di regola la conseguenza della risoluzione del rapporto. Peraltro tale impossibilità deve valutarsi con riferimento alle mansioni di assunzione o a quelle, comunque, legittimamente assegnate al lavoratore stesso, al quale non può riconoscersi il diritto di ottenere l'assegnazione a diverse e nuove mansioni, compatibili con la sua condizione di minorata capacità, ma semplicemente la facoltà di provare che il suo licenziamento è stato assolutamente pretestuoso per la sussistenza di particolari circostanze (subiettive o afferenti all'organizzazione dell'impresa) che dimostrino l'intendimento del datore di lavoro di profittare di tale condizione per recedere dal contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)