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Sez. U, Sentenza n. 7 del 20/02/1971 Ud. (dep. 29/10/1971) Rv. 119215 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - PRINCIPI REGOLATORI.*
Stato
decisa il 1971-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119215-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E GIUDIZIO DI RINVIO - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - PRINCIPI REGOLATORI.*

L'Obbligo dell'imputato di rimborsare le spese sostenute dalla parte civile nei giudizi di impugnazione, ivi compreso il giudizio di rinvio, e regolato dal principio della soccombenza, riferita alla impugnazione proposta dall'imputato e valutata in rapporto alla parte civile. Per effetto di tale valutazione, deve sempre escludersi l'Obbligo del rimborso delle suddette spese quando l'impugnazione e stata proposta dall'imputato contro sentenza di proscioglimento con una delle formule di cui all'art 25 cod proc pen (formule preclusive dell'ulteriore Esercizio dell'Azione civile), giacche in tal caso il gravame proposto e irrilevante nei confronti della parte civile. Quando, invece, la impugnazione e stata proposta contro una sentenza di condanna, occorre valutare nei singoli casi se sussista l'interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di impugnazione, non essendo possibile, a riguardo, un giudizio aprioristico, affermativo o negativo: l'interesse suddetto puo sussistere sia in relazione ai motivi della impugnazione (motivi che possono anche essere diversi da quelli intesi a contestare l'affermazione della responsabilita: ad esempio, per la concessione di alcune circostanze attenuanti), sia in relazione alla possibilita di applicazione dell'art 152 cod proc pen. (nella specie, e stato escluso l'interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di rinvio, vertente esclusivamente sulla Determinazione della pena per effetto delle concesse attenuanti generiche e della recidiva e sulla durata della sospensione della patente di guida automobilistica). (V 117095, 116976, 116960, 116502, anno 1971; 115945, 115553, 114720, (114610, anno 1970; 113126, 112889, 111846, 111508, anno 1969, ed ivi (citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)