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Sez. 6, Sentenza n. 27984 del 15/05/2018 Ud. (dep. 18/06/2018) Rv. 273680 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Impugnazione proposta dall'imputato - Condanna di questi a rifondere alla parte civile le spese di costituzione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273680-01

PARTE CIVILE - SPESE

Sussiste l'obbligo dell'imputato soccombente di rifondere le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione - compreso il giudizio di rinvio - dal medesimo promosso avverso una sentenza di condanna qualora la parte civile abbia concretamente interesse ad intervenire. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la condanna dell'imputato, in sede di giudizio di rinvio ad esito del quale è stata negata l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., a rifondere alla parte civile le spese di costituzione, avendo questa interesse ad intervenire in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)