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Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 08/04/1986 (Rv. 445540 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A DESTINATARIO IRREPERIBILE CON LE FORMALITÀ EX ART. 38, LETTERA F), DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445540-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - A DESTINATARIO IRREPERIBILE CON LE FORMALITÀ EX ART. 38, LETTERA F), DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La validità della notificazione dell'avviso di accertamento del reddito (nella specie ai fini dell'imposta complementare), effettuata con le formalità previste dall'art. 38 lett. F) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (mediante deposito nella casa comunale ed affissione di avviso nell'albo del comune), postula che il messo notificatore abbia svolto le ricerche ed assunto le informazioni suggerito dal caso concreto per l'individuazione del luogo di effettiva abitazione del destinatario, e dell'esito negativo di esse abbia fatto menzione nella sua relazione. (V 1663/76, mass n 380441; (Conf 3398/79, mass n 399820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)