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Sez. 1, Sentenza n. 1663 del 12/05/1976 (Rv. 380441 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO: EFFETTI - DOMICILIO INDICATO NELLA DENUNCIA DEI REDDITI - NOTIFICAZIONE A PERSONA IRREPERIBILE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380441-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO: EFFETTI - DOMICILIO INDICATO NELLA DENUNCIA DEI REDDITI - NOTIFICAZIONE A PERSONA IRREPERIBILE - NULLITA.*

E nulla la notificazione di un avviso di accertamento dei redditi (nella specie ai fini dell'imposta di ricchezza mobile), che sia stata eseguita mediante affissione all'albo del comune di residenza del contribuente, dopo infruttuosa ricerca del contribuente medesimo, o di persona abilitata a ricevere l'atto, presso la residenza anagrafica, anziche presso la diversa effettiva abitazione sita nello stesso comune, nota all'amministrazione notificante perche indicata nella denuncia dei redditi cui si riferisce l'accertamento. Invero, la legittimita del ricorso alla notificazione ex art 140 cod proc civ presuppone l'infruttuosa ricerca del destinatario, nello ambito del comune di residenza, presso i luoghi indicati dall'art 139 primo comma cod proc civ, e, cioe, la casa di abitazione, l'ufficio, la Sede dell'impresa o del commercio. (V 1305/73, mass n 363912).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 9, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)