Sez. 4, Sentenza n. 21269 del 26/03/2015 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263892 - 01
FORZE ARMATE - IN GENERE | Reato commesso da militare della NATO - Omessa comunicazione al Ministero della giustizia delle informazioni occorrenti per l'esercizio della facoltà di rinuncia alla giurisdizione - Conseguenze - Nessuna - Ragioni.
FORZE ARMATE - IN GENERE
In tema di reati commessi da militari della NATO, la mancata comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria al Ministero della giustizia delle informazioni occorrenti per l'esercizio della facoltà di rinuncia alla giurisdizione, non comporta alcuna conseguenza processuale, trattandosi di prescrizioni che non attengono al rispetto o alla maturazione di eventuali condizioni di procedibilità, né all'eventuale tutela di qualsivoglia prerogativa propria di taluna parte processuale, ferma restando l'eventuale facoltà propria del Ministro competente di formulare in ogni momento, entro i termini previsti dalla legge, la richiesta di rinuncia alla giurisdizione, che, in virtù del d. P.R. n. 27 del 2013, con il quale è stato emanato un nuovo Regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione di Londra, può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., DPR 02/12/1956 num. 1666 art. 4, DPR 02/12/1956 num. 1666 art. 5, DPR 11/03/2013 num. 27, Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)