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Sez. 4, Sentenza n. 24182 del 23/05/2023 Ud. (dep. 06/06/2023) Rv. 284650 - 01

FORZE ARMATE - IN GENERE | Reato commesso da militare della NATO - Celebrazione del processo da parte dell’Autorità giudiziaria italiana in pendenza della richiesta di rinuncia alla priorità della giurisdizione avanzata dallo Stato di appartenenza del militare - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284650-01

FORZE ARMATE - IN GENERE

In tema di reati commessi da militari della NATO, la richiesta dello Stato di appartenenza del militare di rinuncia alla priorità della giurisdizione spettante allo Stato italiano non determina la sospensione del processo, né alcuna ipotesi di nullità, trattandosi di prescrizioni che non attengono al rispetto delle condizioni di procedibilità o alla tutela di prerogative di taluna parte processuale, ferma restando la facoltà del Ministro della giustizia di formulare, in ogni stato e grado del procedimento e fino al passaggio in giudicato della sentenza, la richiesta di rinuncia alla giurisdizione ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, come modificato dal d.P.R. 11 marzo 2013, n. 27. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente celebrato il processo per i reati di omicidio e di lesioni gravissime per violazione del codice della strada nei confronti di un militare NATO, nonostante la pendenza di richiesta dello Stato di appartenenza del predetto di rinuncia alla priorità spettante allo Stato italiano).

Legge 30/11/1955 num. 1355, DPR 12/02/1956 num. 1666 art. 1 CORTE COST., DPR 11/03/2013 num. 27 art. 1, Tratt. Internaz. 19/06/1951 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)