Sez. 2, Sentenza n. 10859 del 05/05/2010 (Rv. 613102 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Vitalizio alimentare - Caratteri - Differenze - Applicabilità analogica dell'art. 1878 cod. civ. - Esclusione - Risoluzione - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie relativa a risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
E legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 cod. civ., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il generale rimedio della risoluzione, espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia dall'art. 1878 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità della risoluzione del contratto di "vitalizio alimentare" per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 cod. civ., della prestazione del vitaliziante, colto da ictus celebrale che lo aveva invalidato in modo assoluto, non potendo a tal fine rilevare che la prestazione medesima potesse essere assicurata dai familiari dello stesso vitalizzante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)