Sez. 2, Sentenza n. 7033 del 29/05/2000 (Rv. 536995 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Vitalizio alimentare - Caratteri - Differenze - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Applicazione analogica dell'art. 1878 in tema di rendita vitalizia - Legittimità - Esclusione.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
È legittimamente configurabile, in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 stesso codice, sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenziano perché nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'art. 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico è senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 cod. civ., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1878
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)