Sez. U, Sentenza n. 1911 del 06/07/1973 (Rv. 364982 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONDIZIONI.*
Per soddisfare l'esigenza che sta a fondamento dell'art 342 cod proc civ, sebbene non sia necessaria una rigorosa specificazione dei motivi di appello, occorre che le censure siano indicate con la chiara volonta di sottoporle all'esame del giudice di secondo grado in modo da delimitare il campo del riesame della controversia senza ingenerare incertezze sul quantum devolutum. In particolare, e indispensabile, in relazione al contenuto della sentenza appellata, specificare, oltre ai punti e ai capi impugnati, le ragioni per cui la riforma e chiesta con i rilievi posti a base dell'impugnazione, si che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)