Sez. 1, Sentenza n. 1965 del 16/05/1977 (Rv. 385692 - 01)
ASSISTENZA AI MINORI (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - CITTADINO MINORE RESIDENTE ALL'ESTERO - CAPO DEGLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA - ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI AL GIUDICE TUTELARE DALL'ART 6 DELLA LEGGE SUI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - ESTENSIONE.*
ASSISTENZA AI MINORI (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE - CITTADINO MINORE RESIDENTE ALL'ESTERO - CAPO DEGLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA - ESERCIZIO DEI POTERI CONFERITI AL GIUDICE TUTELARE DALL'ART 6 DELLA LEGGE SUI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - ESTENSIONE.*
Il capo degli uffici consolari di prima categoria esercita all'estero a norma degli artt 34 e 35 del DPR 5 gennaio 1967 n 200, nei confronti del cittadino minore residente nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonche di affiliazione che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare; tra i detti poteri devono intendersi compresi anche quelli conferiti al giudice tutelare dall'art 6 della legge sui casi di scioglimento del matrimonio.*
Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 200 art. 34 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 200 art. 35, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)