Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19017 del 16/09/2011 (Rv. 620058 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Residenza del beneficiato - Trasferimento di fatto all'estero - Nomina di un nuovo amministratore richiesta al Console d'Italia - Regolamento d'ufficio di competenza richiesto dal capo dell'Ufficio consolare italiano di prima categoria - Ammissibilità - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
È ammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal capo dell'Ufficio consolare italiano all'estero, relativo alla nomina di un nuovo amministratore di sostegno in seguito al trasferimento del beneficiato; infatti la sentenza 18 febbraio 2010, n. 51 della Corte costituzionale impone una interpretazione evolutiva delle norme idonea a comprendere, fra le funzioni attribuite al Console (di Ufficio di prima categoria) dall'art.34 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, anche quelle relative ad un istituto più adatto e flessibile, per la tutela di soggetti meno capaci, quale l'amministrazione di sostegno, senza che a ciò osti la circostanza che si determini un conflitto di competenze fra il giudice tutelare in Italia ed il Console, tenuto conto che la competenza a nominare l'amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al giudice tutelare del luogo in cui l'interessato ha la residenza e considerando che tale conflitto è risolvibile con l'ordinario regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, DPR 05/01/1967 num. 200 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)