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Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 26/02/2008 (Rv. 602093 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Decorrenza della prescrizione del diritto di credito per l'indennizzo di cui all'art. 1651 cod. civ. dall'annata agraria dell'effettuazione delle migliorie in relazione ai rapporti di affitto agrario pluridecennali - Art. 2946 cod. civ. e norme collegate - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602093-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

In tema di indennizzo per i miglioramenti di cui all'art. 1651 cod. civ. spettante al conduttore o all'affittuario di fondo rustico, é manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, rispetto agli artt. 3, 41 e 44 della Costituzione, della normativa che disciplina la decorrenza della prescrizione del diritto di credito per le migliorie dall'annata agraria di loro effettuazione in relazione ai rapporti di affitto agrario pluridecennali, atteso che la disposizione dell'art. 2946 cod. civ., nel prevedere che "i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso dei dieci anni", non crea una disparità tra i cittadini né impedisce lo sviluppo della persona umana o l'effettiva partecipazione dei lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese né si pone in contrasto con l'utilità sociale, non profilandosi neppure rilevante, ai fini della denunciata incostituzionalità della normativa in materia, che l'art. 44 della Costituzione prevede che la "legge promuove ed impone la bonifica delle terre". Peraltro, la circostanza che sia onere del conduttore reclamare il diritto all'indennizzo di cui all'art. 1651 cod. civ. entro il termine di dieci anni dal compimento delle opere di miglioramento fondiario eseguite contro la volontà del concedente non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli indicati articoli, essendo principio generalissimo dell'ordinamento vigente quello della certezza delle situazioni giuridiche, che si tutela con la previsione di un termine di prescrizione, ed essendo del tutto arbitrario sostenere che è onere del conduttore notificare entro dieci anni l'atto con cui si inizia il giudizio; infine, non costituisce ostacolo alla propria libera iniziativa economica l'onere, pena la perdita del diritto, di far valere lo stesso in via giudiziaria, come garantito dall'art. 24 Costituzione, entro il termine congruo di dieci anni, considerato pure che la prescrizione é interrotta, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., non solo dalla notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio ma anche da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 41, Costituzione art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)