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Sez. 3, Sentenza n. 7368 del 14/05/2003 (Rv. 563004 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione prima della entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Decorrenza - Prescrizione.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563004-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

La prescrizione del diritto all'indennità spettante all'affittuario del fondo, per i miglioramenti apportati a quest'ultimo in epoca anteriore alla promulgazione della legge 11 febbraio 1971 n. 11, decorre dalla fine dell'anno agrario nel quale sono state apportate le migliorie, in quanto da tale data il diritto può esser fatto valere nei confronti del concedente.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)