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Sez. 2, Sentenza n. 10611 del 05/11/1990 (Rv. 469629 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI E DI DECADENZA (SOSTANZIALI E PROCESSUALI) NELLE REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA - ART. 4 DEL D.L. 26 NOVEMBRE 1980 N. 776 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 874 DEL 1980 - LIMITAZIONE AI SOLI TERMINI SCADENTI TRA IL 23 NOVEMBRE 1980 ED IL 31 GENNAIO 1981.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469629-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PRESCRIZIONALI E DI DECADENZA (SOSTANZIALI E PROCESSUALI) NELLE REGIONI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA - ART. 4 DEL D.L. 26 NOVEMBRE 1980 N. 776 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 874 DEL 1980 - LIMITAZIONE AI SOLI TERMINI SCADENTI TRA IL 23 NOVEMBRE 1980 ED IL 31 GENNAIO 1981.*

L'art. 4 del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, convertito sulla legge 22 dicembre 1980 n. 874, secondo cui nelle regioni della Basilicata e della Campania sono interrotti fino al 31 gennaio del 1981 i termini prescrizionali e quelli processuali e sostanziali di decadenza, limita la detta sospensione ai termini scadenti entro il periodo compreso tra il 23 novembre 1980 e il 31 gennaio 1981, con esclusione pertanto dei termini iniziali. (Conf 953/87, mass n 450583).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4, Legge 22/12/1980 num. 874

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)