Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 05/12/1974 (Rv. 372598 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO INDICATO DAL CONVENUTO - ADESIONE DELL'ATTORE - ORDINANZA DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - INIMPUGNABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO INDICATO DAL CONVENUTO - ADESIONE DELL'ATTORE - ORDINANZA DI FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - INIMPUGNABILITA.*
Non e impugnabile con l'istanza per regolamento di Competenza il provvedimento (ordinanza) del giudice il quale, constatando l'adesione da parte dell'attore ad uno dei fori indicati dal convenuto come competente, assegni alle parti un termine per la riassunzione dinanzi al giudice dalle stesse parti prescelto, trattandosi di provvedimento che non decide alcuna questione di Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)