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Sez. 5, Sentenza n. 21590 del 23/10/2015 (Rv. 636906 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 7 della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Nuovi assunti - Età di 25 anni nel corso del rapporto - Sufficienza - Esclusione - Età di 25 anni già al momento dell'assunzione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636906-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, affinché il datore di lavoro possa fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è necessario che il lavoratore neoassunto abbia già compiuto, al momento dell'assunzione, il venticinquesimo anno di età, non essendo, invece, sufficiente che tale età sia raggiunta nel corso del rapporto, come si desume dal chiaro tenore della lett. a) del comma 5 della disposizione citata, insuscettibile di interpretazione estensiva perché introduttiva di un beneficio fiscale, e dalla "ratio" della disciplina, che è quella di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di persone in particolari condizioni di svantaggio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)