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Sez. 5, Sentenza n. 4170 del 21/02/2014 (Rv. 629587 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 7 della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Nuovi assunti - Età non inferiore ai 25 anni al momento dell'assunzione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629587-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, affinchè il datore di lavoro possa fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge 27 dicembre 2000, n. 388, è necessario che il lavoratore neoassunto abbia già compiuto, al momento dell'assunzione, il venticinquesimo anno di età, come si desume dal chiaro tenore della lett. a) del comma 5 della disposizione citata, insuscettibile di interpretazione estensiva perché introduttiva di un beneficio fiscale, e dalla "ratio" della disciplina, che è quella di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di persone in particolari condizioni di svantaggio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2000 num. 388 art. 7 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)