Sez. U, Sentenza n. 3403 del 20/10/1975 (Rv. 377556 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - SPECIALITA MEDICINALI - IGE - ALIQUOTE - DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA LE SPECIALITA NAZIONALI E QUELLE IMPORTATE STABILITA DAL DM 9 FEBBRAIO 1949 - NATURA DEL DECRETO FONTE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DIFFERENZIATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA STAND STILL - APPLICABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - SPECIALITA MEDICINALI - IGE - ALIQUOTE - DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA LE SPECIALITA NAZIONALI E QUELLE IMPORTATE STABILITA DAL DM 9 FEBBRAIO 1949 - NATURA DEL DECRETO FONTE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DIFFERENZIATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA STAND STILL - APPLICABILITA.*
Il DM 9 febbraio 1949, con il quale sono state stabilite la aliquota IGE del sei per cento per le specialita medicinali nazionali e quella del dieci per cento per le specialita importate, e i decreti successivi che lo hanno sostituito alla scadenza, sono Atti amministrativi di normazione secondaria, integrativi di Atti normativi primari (Disposizioni di legge, espressamente autorizzanti l'integrazione per Atti amministrativi, come l'art 10 del DL 19 ottobre 1944, n 348 e l'art 11 della legge 7 gennaio 1949, n 1, in applicazione dei quali articoli i decreti ministeriali suindicati sono stati emanati). Non puo percio sostenersi che fonte del trattamento tributario differenziato tra i prodotti nazionali e quelli importati siano i decreti ministeriali, considerati a se, senza collegamento con i provvedimenti legislativi che l'emissione di essi hanno autorizzata: cio al fine di applicare la clausola di riserva limitativa afferente all'applicazione della parte seconda dell'accordo generale GATT - clausola stand still contenuta nell'art 1 del protocollo di Annecy - secondo cui tale parte seconda deve essere applicata in tutta la misura compatibile con la legislazione di ciascuno stato aderente esistente alla data dello stesso protocollo. La locuzione 'legislazione esistente alla data del protocollò deve essere riferita proprio alle leggi che, sia pur conferendo al ministro il compito di determinare le aliquote in concreto applicabili, hanno previsto in via generale e come contenuto del sistema di imposizione la discriminazione delle aliquote IGE per i prodotti importati rispetto a quelli nazionali. Infatti, nei casi in cui la legge, com'e costituzionalmente legittimo, commetta al potere esecutivo di determinare elementi, presupposti e limiti variamente individuabili di una prestazione imponibile, fissando all'uopo i criteri direttivi di base e le linee generali dello Esercizio del potere determinativo, il precetto e la relativa sanzione sono gia nella legge e le specificazioni che essi ricevono con il provvedimento di normazione secondaria commesso agli organi del potere esecutivo hanno efficacia dipendente e condizionata da quella della legge. Se, pertanto, questa dispone che il potere determinativo dev'essere esercitato periodicamente, in modo che l'imposizione sia successivamente adeguata alle possibili variazioni degli elementi di base, la modalita temporale di efficacia del provvedimento determinativo non e causa, alla scadenza, del venir meno dell'intera disciplina normativa: questa rimane inalterata nel suo contenuto di disciplina che comporta Atti successivi che rendano liquidabile l'obbligazione tributaria, secondo i criteri variabili stabiliti nella legge, e rimane solo sospesa fino alla emanazione del nuovo provvedimento determinativo delle aliquote. La clausola stand still salvaguarda il contenuto normativo sostanziale della legislazione vigente alla data di riferimento quale insieme di precetti che lo stato aderente considera irrinunciabili per il proprio ordine giuridico: tale contenuto normativo sostanziale prescinde dai mezzi di attuazione e di esecuzione di questo o di quel precetto.*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 19/10/1944 num. 348 art. 10, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Legge 07/01/1949 num. 1 art. 11, DM 09/02/1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)