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Sez. 1, Sentenza n. 727 del 31/01/1981 (Rv. 411201 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - MEDICINALI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLO STAND-STILL - APPLICAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411201-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - MEDICINALI PROVENIENTI DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - PRINCIPIO DELLO STAND-STILL - APPLICAZIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di IGE cosiddetta all'importazione, su prodotti medicinali provenienti da Paese aderente all'accordo internazionale GATT sulle tariffe doganali (ratificato con legge 5 aprile 1950 n 295), il principio dello 'stand-still' circa la salvezza delle imposizioni interne in atto, di cui all'art 1 del protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, si traduce in una limitazione all'applicabilita della clausola della nazione piu favorita, posta dall'art 1 parte prima dell'accordo medesimo, e comporta l'operativita della aliquota che sia fissata nel decreto ministeriale in vigore al momento dell'importazione, emanato dall'amministrazione nello Esercizio del potere conferitole dagli artt 10 del DL 19 ottobre 1944 n 348 ed il 11 della legge 7 gennaio 1949 n 1. (V 3403/75, mass n 377556).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17, Decreto Legge 19/10/1944 num. 348 art. 10, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 1, Legge 07/01/1949 num. 1 art. 11, Tratt. Internaz. 10/10/1949 num. 1, Legge 05/04/1950 num. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)