Sez. L, Sentenza n. 1857 del 22/05/1976 (Rv. 380648 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - LUOGO DI PRESTAZIONE - PRESTAZIONE A DOMICILIO DEL LAVORATORE - CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - RINUNCIA AL POTERE DI DETERMINARE IL LUOGO DI PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - POTERE DI REVOCA DEL CONSENSO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - LUOGO DI PRESTAZIONE - PRESTAZIONE A DOMICILIO DEL LAVORATORE - CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - RINUNCIA AL POTERE DI DETERMINARE IL LUOGO DI PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - POTERE DI REVOCA DEL CONSENSO - SUSSISTENZA.*
Il fatto che il datore di lavoro abbia consentito al lavoratore di eseguire le proprie prestazioni a domicilio, anziche nei locali della impresa (nella specie, l'istituto poligrafico dello stato aveva permesso ad una dipendente di espletare in casa, per alcune ore del giorno, le mansioni di traduttrice), non basta a far presumere che il datore di lavoro stesso abbia rinunciato al potere, riconosciuto dall'art 2103 cod civ, di determinare, e di cambiare, il luogo di prestazione del lavoro, con la conseguente possibilita di revocare in ogni momento il consenso a che le prestazioni vengano eseguite a domicilio. (V 849/74, mass n 368742).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)