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Sez. 2, Sentenza n. 849 del 28/03/1974 (Rv. 368742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - LUOGO DI PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - LUOGO DI PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Anche in relazione all'art 13 dello statuto dei lavoratori rientrano nei poteri discrezionali dell'imprenditore, in relazione all'oggetto ed all'ambito dell'impresa, la Determinazione del luogo di prestazione del lavoro e, quando sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il trasferimento del lavoratore da un luogo ad un altro, salvo che per contratto collettivo od individuale non sia stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione di lavoro debba essere effettuata in un determinato luogo; conseguentemente, l'Esercizio di detti poteri non costituisce violazione degli artt 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n 604. (V 186'67, mass n 325913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)