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Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 06/02/1999 (Rv. 523023 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi ex artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Natura - Decorrenza - Difficoltà di conteggio degli interessi sino alla delibera di corresponsione del saldo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523023-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi previsti dagli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962 costituiscono una particolare forma di tipizzazione normativa degli interessi innovatori previsti dall'art. 1224 cod. civ. e sono pertanto dovuti dal giorno della mora che, per espressa statuizione normativa, si verifica, senza bisogno di diffida, alla scadenza del termine previsto dai citati articoli, a nulla rilevando che, atteso il carattere accessorio degli interessi, mancherebbero, fino alla delibera di corresponsione del saldo, i parametri necessari al conteggio, atteso che la difficoltà (ma non impossibilità) di conteggio degli interessi costituisce un ostacolo materiale e non giuridico e non può impedire, pertanto, di far valere il relativo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)