Sez. 1, Sentenza n. 4088 del 15/06/1988 (Rv. 459188 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO - ART. 35 DEL CAPITOLATO APPROVATO CON D.P.R. 16 LUGLIO 1962 N. 1063 - DEROGA ALLE COMUNI NORME SULL'IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO - ART. 35 DEL CAPITOLATO APPROVATO CON D.P.R. 16 LUGLIO 1962 N. 1063 - DEROGA ALLE COMUNI NORME SULL'IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
In tema di appalto di opera pubblica, e con riguardo alla responsabilità contrattuale dell'amministrazione appaltante per il ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto del corrispettivo, l'art. 35 del capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (prima delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741) il quale contempla interessi legali per i primi novanta giorni, e poi interessi pari a quelli praticati dagli istituti di credito, "comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ." (salvi restando gli interessi sugli interessi scaduti, secondo le regole poste dall'art. 1283 cod. civ., a partire dalla data della domanda con cui si chieda espressamente l'applicazione dello anatocismo), integra una disposizione speciale, che trova giustificazione nelle peculiarità del rapporto obbligatorio (con il conseguenziale rispetto dei principi posti dall'art. 3 della Costituzione), e che si sostituisce alle Disposizioni generali del citato art. 1224 cod. civ. (nonché a quelle dell'art. 1219 cod. civ. in tema di Costituzione in mora), ma che non deroga alle comuni norme sull'imputabilità dell'inadempimento contrattuale, restando applicabile a prescindere dal grado della colpa nell'inadempimento stesso. (V 4729/83, mass n 429617; (V 6913/82, mass n 424573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)