Sez. 3, Sentenza n. 3127 del 21/05/1984 (Rv. 435174 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE AGRARIA - COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI ASSOCIATI - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - APPLICABILITÀ.*
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE AGRARIA - COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI ASSOCIATI - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - APPLICABILITÀ.*
La presunzione di gratuità di ogni rapporto svolgentesi nello ambito della famiglia - sulla considerazione che, nell'attuale stadio sociale, il sentimento di solidarietà tra i familiari è statisticamente prevalente e tale da escludere la corresponsione di corrispettivi - può trovare applicazione non soltanto in tema di lavoro subordinato, ma anche con riguardo al rapporto di associazione agraria, essendo concepibili attività di collaborazione dei familiari (nella specie, del figlio con il padre) nella coltivazione del fondo della famiglia, senza prestazione di compenso. (V 1161/77, mass n 384822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2549
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)