diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 8361 del 19/03/1980 Ud. (dep. 01/07/1980) Rv. 145791 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI ALLE FASI DI SVOLGIMENTO SUCCESSIVE A QUELLA INIZIALE - AVVISO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145791-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI ALLE FASI DI SVOLGIMENTO SUCCESSIVE A QUELLA INIZIALE - AVVISO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La partecipazione dei difensori alle diverse fasi di svolgimento della perizia, successive a quella iniziale, non comporta l'Obbligo di notificazione di nuovi avvisi anche per quanto attiene alla data di prosecuzione delle operazioni, essendo rimessa alla diligenza e solerzia degli stessi ogni iniziativa di contatti con il perito. Analoga disciplina vale anche nel caso in cui il perito non abbia potuto esaurire nel termine assegnatogli l'incarico ed il giudice gli abbia concesso una proroga.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)