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Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 08/09/1983 (Rv. 430469 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIRITTI CASUALI - IN GENERE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - EREDI ACCETTANTI COL BENEFICIO D'INVENTARIO - IMPOSTE IPOTECARIE - LIQUIDAZIONE - IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI E DI TRASCRIZIONE DOVUTE IN CASO DI SUCCESSIONE - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE ED ESIGIBILITÀ DELLE PREDETTE IMPOSTE RICHIESTE AI FINI DELL'INGIUNZIONE FISCALE - PRESUPPOSTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - DEI LEGATARI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430469-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIRITTI CASUALI - IN GENERE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - EREDI ACCETTANTI COL BENEFICIO D'INVENTARIO - IMPOSTE IPOTECARIE - LIQUIDAZIONE - IMPOSTE IPOTECARIE, CATASTALI E DI TRASCRIZIONE DOVUTE IN CASO DI SUCCESSIONE - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO - LIQUIDAZIONE ED ESIGIBILITÀ DELLE PREDETTE IMPOSTE RICHIESTE AI FINI DELL'INGIUNZIONE FISCALE - PRESUPPOSTI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - DEI LEGATARI - ESTENSIONE.*

Poiché l'ammontare complessivo delle imposte ipotecarie, catastali e di trascrizione dovute in caso di successione, ove l'eredità sia stata accettata con beneficio d'inventario, non può essere ripetuto in cifra superiore al valore dei beni ai quali le tasse, soprattasse, diritti e penalità si riferiscono, al netto delle passività deducibili, la liquidazione ed esigibilità delle stesse, ai fini dell'ingiunzione fiscale, presuppongono l'esatta Determinazione dell'asse imponibile secondo le risultanze della procedura di graduazione dei crediti. Tale principio vale non solo nei riguardi dell'erede, ma anche dei legatari, poiché, essendo questi ultimi tenuti al pagamento dell'imposta nei limiti in cui siano stati effettivamente soddisfatti, prima della chiusura della procedura di graduazione, nella quale i legatari sono posposti ai creditori, manca la possibilità stessa di conoscere se ed in quale misura i legatari medesimi abbiano conseguito i beni ad essi devoluti, e, conseguentemente, manca anche la possibilità di liquidare il relativo tributo e di chiederne il pagamento mediante ingiunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 502, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 66 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)