Sez. 5, Sentenza n. 13906 del 28/05/2008 (Rv. 603807 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Imposta - Debenza - Condizioni - Formazione dell'inventario - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In materia d'imposta di successione, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione del debito tributario, deve prima essere completata la procedura di formazione dell'inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, solo successivamente potendo quantificarsi l'imponibile e procedersi, quindi, alla liquidazione dell'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)