diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 402 del 21/01/1982 (Rv. 418106 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI OPZIONE DI LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418106-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI OPZIONE DI LOCAZIONE.*

Poiché l'opzione si inserisce nella struttura della cosiddetta formazione progressiva del contratto, che con l'accettazione da parte dell'oblato perviene alla sua definitiva conclusione, a differenza della prelazione, che conferisce solo un diritto condizionato alla stipulazione di un futuro negozio, alla cui conclusione rimane strutturalmente estranea, nella opzione è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto sostanziale che abbia, con l'accettazione dell'oblato, tutti gli elementi o almeno gli elementi essenziali per considerarsi concluso. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto esattamente applicato tale criterio discretivo con la qualificazione come opzione di locazione da parte del giudice del merito della dichiarazione, accettata, contenente l'indicazione dell'oggetto e della durata del contratto e il riferimento, per il corrispettivo, al prezzo di mercato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)