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Sez. L, Sentenza n. 17076 del 27/08/2004 (Rv. 577092 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Potere di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Discrezionalità - Inosservanza del suddetto ordine - Desumibilità di argomenti di prova dal relativo comportamento della parte - Potere discrezionale del giudice - Valutabilità del rifiuto di esibizione come ammissione dell'esistenza del fatto costitutivo del diritto affermato dalla controparte - Concorso di altri elementi di prova - Necessità - Fattispecie in tema di lavoro straordinario.
Stato
decisa il 2004-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577092-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., il potere officioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova. Tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rigettando il motivo di ricorso con il quale la sentenza di merito era stata censurata per non avere tratto elementi di prova dalla mancata ottemperanza del datore di lavoro all'ordine di esibizione dei cartellini di presenza ai fini della prova dell'espletato lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)