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Sez. L, Sentenza n. 6769 del 10/07/1998 (Rv. 517106 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Potere di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Discrezionalità - Inosservanza del suddetto ordine di esibizione di documenti - Desumibilità di argomenti di prova dal relativo comportamento della parte - Potere discrezionale del giudice - Valutabilità del rifiuto di esibizione dei documenti come ammissione dell'esistenza del fatto costitutivo del diritto affermato dalla controparte - Concorso di altri elementi di prova - Necessità - Fattispecie in materia di quantificazione di lavoro straordinario.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517106-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., il potere ufficioso di ordinare l'esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine di esibizione, ma in questo caso la discrezionalità è correlata alla natura dell'argomento di prova. Tale correlazione comporta che per l'eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è necessario che vi siano elementi di prova concorrenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di superare la rilevata carenza di documentazione della domanda del lavoratore, intesa ad ottenere il riconoscimento di differenze sul compenso per lavoro straordinario, attraverso la valorizzazione dell'inottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine di esibizione dei fogli di presenza, in considerazione anche dell'impossibilità di verificare l'esattezza delle aliquote applicate dal lavoratore nei propri conteggi derivante dalla mancata indicazione della categoria di appartenenza del lavoratore stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)