Sez. 5 - , Ordinanza n. 15359 del 06/06/2019 (Rv. 654135 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - COMPUTO | Definizione agevolata - Sanzioni - Pagamento effettivo - Termine - Natura perentoria - Conseguenze - Definizione a mezzo bonifico effettuato l'ultimo giorno utile - Adempimento - Tardività - Ragioni - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - COMPUTO
In tema di definizione agevolata per violazioni alle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 il pagamento del terzo della sanzione deve avvenire perentoriamente entro sessanta giorni, sicché ove il contribuente provveda alla definizione mediante bonifico bancario effettuato l'ultimo giorno utile, con conseguente accredito della somma solo in data successiva, l'adempimento deve considerarsi tardivo, essendo necessario che il creditore entri effettivamente nella materiale disponibilità del denaro entro il suddetto termine, che assolve alla funzione di evitare l'instaurazione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che il contribuente avesse inviato, a mezzo fax, copia della disposizione di bonifico, ritenendola attività non esaustiva dell'obbligo di pagamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 3, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)