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Sez. 5, Sentenza n. 16950 del 02/04/2025 Cc. (dep. 06/05/2025) Rv. 288124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Costituzione di parte civile - Spese di costituzione - Omessa statuizione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288124-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

In tema di patteggiamento, la parte civile può ricorrere per cassazione avverso la sentenza che abbia omesso del tutto la liquidazione delle spese a suo favore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata su accordo delle parti limitatamente all'omessa statuizione sulle spese della parte civile e ha trasmesso gli atti al giudice dell'udienza preliminare, in quanto, incontestato l'"an" del diritto della suddetta parte alla refusione delle spese, tra le "questioni civili" che giustificano il rinvio della trattazione per il prosieguo al giudice civile non può essere annoverata quella relativa alla determinazione del "quantum", dovendosi effettuare siffatta quantificazione in modo coerente alla natura del rito prescelto).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)