Sez. 5, Sentenza n. 14335 del 12/02/2014 Cc. (dep. 26/03/2014) Rv. 259101 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna alla rifusione delle spese della parte civile - Liquidazione - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Giudice del rinvio - Individuazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 cod. proc. pen., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile una decisione che aveva liquidato i compensi del patrono di parte civile 'globalmentè, senza operare alcuna ripartizione in relazione all'attività prestata nelle varie fasi del processo, discostandosi sensibilmente dai parametri medi dettati dalla Tabella B allegata al d.m. n. 140 del 2012).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)