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Sez. 5 - , Sentenza n. 2472 del 31/01/2017 (Rv. 642886 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Cogestione dell'impresa di uno dei coniugi - Assimilabilità all'impresa familiare - Esclusione - Conseguenze in tema di regime fiscale applicabile.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642886-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA

In tema di imposte sui redditi, perché possa essere applicato il regime fiscale dell'impresa familiare, previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973 (norma applicabile "ratione temporis" ma sostituita dall'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986), non basta la mera cogestione da parte dei coniugi di un'azienda - eventualmente rilevante ex art. 177 c.c. per la ripartizione degli utili - ma è indispensabile che ricorrano le condizioni previste dal medesimo art. 5 cit., e cioè l’indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività di impresa, l'indicazione delle quote attribuite ai singoli familiari nonché l'attestazione nella dichiarazione annuale di ciascun partecipante di aver lavorato per l'impresa familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 230, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)