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Sez. L, Sentenza n. 600 del 30/01/1985 (Rv. 438817 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO DI FERIE - SOSPENSIONE DEL CORSO DI QUESTE ULTIME - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 2 N. 3 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE N. 52 DEL 1936 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438817-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO DI FERIE - SOSPENSIONE DEL CORSO DI QUESTE ULTIME - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 2 N. 3 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE N. 52 DEL 1936 - INSUSSISTENZA.*

La malattia insorta durante il periodo di ferie del lavoratore non ne sospende il corso, posto che, ai sensi degli artt. 36 cost. E 2109 cod. civ., incombe al datore di lavoro unicamente l'Obbligo di consentire al lavoratore stesso di assentarsi dal lavoro e di godere così di un periodo di riposo con diritto alla retribuzione, mentre il principio per cui è a suo carico il rischio della malattia, nei limiti stabiliti dall'art. 2110 cod. civ., opera soltanto quando l'evento morboso si ponga esso stesso come causa dell'interruzione delle prestazioni lavorative e perciò non anche nel caso in cui esso sopravvenga in periodo di legittima carenza delle medesime, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'art. 2 n. 3 della convenzione internazionale n. 52 del 24 giugno 1936 (resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952 n. 1305) che vieta unicamente la possibilità di assorbire nel congedo feriale le pregresse interruzioni del lavoro per infermità e che in tali sensi è stata ribadita dalla successiva convenzione n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157). (V 1892/82, mass n 419736).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST., Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)