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Sez. 5, Sentenza n. 5353 del 10/03/2006 (Rv. 587762 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - CONTENZIOSO - AZIONE GIUDIZIARIA | Previo esperimento del ricorso amministrativo - Necessità - Esclusione - Decisione in via amministrativa - Azione giudiziaria - Termine - Art. 33, ultimo comma, del d. P.R. n. 642 del 1972 - Applicabilità - Conseguenze - Omessa proposizione dell'azione - Definitività del rapporto - Controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento - Definizione ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587762-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - CONTENZIOSO - AZIONE GIUDIZIARIA

In tema d'imposta di bollo, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella parte in cui subordinava l'esercizio dell'azione giudiziaria al previo esperimento del ricorso amministrativo, il contribuente può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria (attualmente, le commissioni tributarie), ovvero, in alternativa, proporre preventivamente ricorso all'autorità amministrativa; se sceglie la via amministrativa, peraltro, egli è tenuto a proporre l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione (come previsto dalla prima parte della predetta disposizione, non toccata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale), altrimenti il rapporto deve considerarsi irrevocabilmente definito. In tale ipotesi, la richiesta dell'Amministrazione finanziaria di pagamento di quanto dovuto ha natura meramente liquidatoria e, pertanto, la controversia avente ad oggetto tale richiesta non è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 33 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)