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Sez. 5, Sentenza n. 21530 del 15/10/2007 (Rv. 601076 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta di fabbricazione sugli oli rigenerati - Avviso di pagamento - Ricorso gerarchico al Direttore Regionale delle Dogane - Decisione - Impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria - Ammissibilità - Annullamento d'ufficio nel corso del giudizio - Sostituzione con nova decisione - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601076-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di accise, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la decisione adottata dal Direttore Regionale delle Dogane sul ricorso amministrativo avverso l'avviso di pagamento emesso dall'UTF è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie, trattandosi, indipendentemente dal. "nomen iuris" concretamente adoperato, di un atto emesso dall'autorità competente a decidere con carattere di definitività i ricorsi gerarchici proposti contro gli atti amministrativi degli uffici operativi, nonché idoneo a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'Amministrazione ed a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, provocando il riesame nel merito in sede giudiziaria della pretesa. medesima, vagliata solo in sede di contenzioso amministrativo; l'annullamento d'ufficio di tale atto nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, e la sua sostituzione con una nuova decisione, mediante la quale l'Amministrazione abbia confermato la precedente statuizione, a seguito di una nuova valutazione della situazione di fatto e di diritto, costituisce conferma in senso proprio, che, comportando l'assorbimento del precedente provvedimento, con efficacia "ex tunc" elimina in radice il titolo del recupero, facendo venir meno l'interesse all'impugnazione, e determinando quindi la cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)