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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020 (Rv. 656993 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Condizioni - Regime introdotto dal d.l. n. 132 del 2014 - Decisione della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Incidenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656993-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)