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Sez. L, Ordinanza n. 7588 del 30/03/2026 (Rv. 678643-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Regime risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - Presupposti - Fattispecie
Stato
decisa il 2026-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678643-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del tribunale che aveva compensato le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo sul mero rilievo dell'acquisizione della documentazione utile all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo successivamente alla sua proposizione, circostanza, questa, fisiologica nel procedimento de quo e, dunque, priva dei caratteri di gravità ed eccezionalità richiesti dall'art. 92 c.p.c.).

Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)