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Sez. L, Sentenza n. 3268 del 27/05/1982 (Rv. 421228 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - DUBBIO - OPERATIVITÀ DELL'ISTITUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421228-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - DUBBIO - OPERATIVITÀ DELL'ISTITUTO - ESCLUSIONE.*

In tema di acquiescenza tacita parziale, il semplice dubbio è sufficiente ad escludere l'operatività degli effetti propri dell'istituto, il quale presuppone che dal contesto dell'atto di impugnazione risulti in modo inequivoco che colui il quale propone il gravame abbia inteso limitare la doglianza ad una parte soltanto della decisione e che tale parte sia indipendente dalle altre non impugnate. (Conf 5918/79, mass n 402593; (Conf 3225/72, mass n 361025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)