Sez. 2, Sentenza n. 5918 del 14/11/1979 (Rv. 402593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - PRESUPPOSTI.*
L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale opera solo nel caso in cui l'acquiescenza risulti in modo inequivoco dall'impugnazione e purche le diverse parti della sentenza impugnata siano indipendenti l'una dall'altra, non essendo possibile la separazione di una statuizione giuridica da quella che ne costituisca il necessario presupposto. (Conf 5579/78, mass n 395362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)