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Sez. 2, Sentenza n. 5918 del 14/11/1979 (Rv. 402593 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1979-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402593-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - TACITA - PRESUPPOSTI.*

L'istituto dell'acquiescenza tacita parziale opera solo nel caso in cui l'acquiescenza risulti in modo inequivoco dall'impugnazione e purche le diverse parti della sentenza impugnata siano indipendenti l'una dall'altra, non essendo possibile la separazione di una statuizione giuridica da quella che ne costituisca il necessario presupposto. (Conf 5579/78, mass n 395362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)