diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4732 del 29/08/1979 (Rv. 401298 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - NON DOVUTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - GIUDIZIO RELATIVO - DEVOLUZIONE ALL'AGO.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401298-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - NON DOVUTO - RIPETIZIONE D'INDEBITO - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - GIUDIZIO RELATIVO - DEVOLUZIONE ALL'AGO.*

L'Azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta ex art 2033 cod civ avverso il pagamento di contributi previdenziali, comporta l'accertamento della sussistenza o meno dell'Obbligo contributivo e quindi l'accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo, devoluto alla cognizione del giudice ordinario con poteri di indagine e di decisione del tutto autonomi e svincolati dal pregresso procedimento amministrativo instaurato a norma dell'art 16 del DPR 30 giugno 1965 n 1124, dal momento che il giudice ordinario non e chiamato a pronunziare sulla legittimita degli Atti di quel procedimento ma bensi ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio. (V 4664/77, mass n 388266).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)