Sez. L, Sentenza n. 2284 del 04/03/1987 (Rv. 451493 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AGLI APPELLANTI PRINCIPALI EX ART. 170 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PIÙ PARTI COSTITUITE CON UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - IDONEITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AGLI APPELLANTI PRINCIPALI EX ART. 170 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PIÙ PARTI COSTITUITE CON UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - IDONEITÀ.*
Dopo la Costituzione in giudizio degli appellanti principali, che nel rito del lavoro si perfeziona mediante la proposizione del gravame, la notifica ai medesimi dell'appello incidentale va eseguita a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e, nel caso di un unico procuratore costituito per più parti, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione. (V 5446/79, mass n 402028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)