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Sez. L, Sentenza n. 2284 del 04/03/1987 (Rv. 451493 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AGLI APPELLANTI PRINCIPALI EX ART. 170 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PIÙ PARTI COSTITUITE CON UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451493-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE AGLI APPELLANTI PRINCIPALI EX ART. 170 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - PIÙ PARTI COSTITUITE CON UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA DELL'ATTO - IDONEITÀ.*

Dopo la Costituzione in giudizio degli appellanti principali, che nel rito del lavoro si perfeziona mediante la proposizione del gravame, la notifica ai medesimi dell'appello incidentale va eseguita a norma dell'art. 170 cod. proc. civ. e, nel caso di un unico procuratore costituito per più parti, è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione. (V 5446/79, mass n 402028).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)