Sez. L, Sentenza n. 412 del 24/01/1990 (Rv. 464963 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI - DEPOSITO E NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINI - DEPOSITO E NOTIFICAZIONE DELLA MEMORIA - NECESSITÀ.*
Al fine della tempestiva proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., è necessario che l'appellato, almeno dieci giorni prima della udienza fissata per la discussione, si sia costituito, depositando la memoria contenente detto gravame incidentale ed abbia altresì provveduto a notificarlo alla controparte. (V 1313/87, mass n 450795; (V 2284/87, mass n 451493). (Conf 1571/88).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)