Sez. 3, Sentenza n. 862 del 04/05/1962 (Rv. 251377 - 01)
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - CONSEGNA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA - OGGETTO - DICHIARAZIONE DI VENDITA DELL'INTESTATARIO DELL'AUTOMEZZO.*
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - CONSEGNA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA - OGGETTO - DICHIARAZIONE DI VENDITA DELL'INTESTATARIO DELL'AUTOMEZZO.*
La norma dell'art 1477 terzo comma cod civ, che fa Obbligo al venditore di consegnare 'i titoli e i documenti relativi alla proprieta e all'uso della cosa vendutà , esige che, quando oggetto della vendita sia un autoveicolo, il venditore consegni, non solamente il libretto di circolazione ed il foglio complementare, ma altresi la dichiarazione di vendita autenticata di colui che risulti proprietario dell'automezzo dall'intestazione nel pubblico registro automobilistico, in modo che il compratore sia in grado di provvedere al formale trasferimento al proprio nome ed abbia, cosi, possibilita di godimento e di scambio dell'autoveicolo. (V 68/61, 2871/60, 1449/60, 2759/58, 153/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)