Sez. 1, Sentenza n. 7992 del 08/08/1990 (Rv. 468660 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - INTERESSI - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - INTERESSI - DECORRENZA.*
Nel procedimento espropriativo delineato dalla legge 20 ottobre 1971 n. 865, ove l'indennità provvisoria offerta dall'espropriante sia stata accettata dall'espropriando nel termine di cui all'art. 12, comma secondo, di detta legge, con il perfezionamento dell'accordo conclusivo del subprocedimento di Determinazione dell'indennità sorge il diritto soggettivo perfetto del privato alla percezione di questa, divenuta definitiva; su tale somma - che diventa esigibile nei confronti dell'espropriante solo a seguito dell'ordine di pagamento emanato dal Presidente della giunta regionale (art. 12, comma terzo) - spettano gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto a decorrere dalla scadenza del termine di sessanta giorni da detto provvedimento (art. 12, comma settimo, come aggiunto dallo art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10). (V 1397/87, mass n 450861).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)